Sezione relativa alla contrattazione collettiva, come indicato all'art. 21, c. 1 del d.lgs. 33/2013
La natura e la disciplina del rapporto di pubblico impiego sono state profondamente modificate dalla complessiva riforma conosciuta sotto il nome di privatizzazione (o contrattualizzazione) del pubblico impiego; ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.Lgs. n. 29/1993 e, oggi, dell'art. 2, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, il rapporto di pubblico impiego è, in via generale, disciplinato dal Capo I, Titolo II del Libro V del codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nello stesso decreto e con l'eccezione di specifici rapporti di pubblico impiego sottratti alla privatizzazione (personale militare e polizia di stato, professori e ricercatori universitari, magistrati, personale della carriera diplomatica e prefettizia e personale che svolge la sua attività nel campo della tutela del mercato, del risparmio e della borsa e nel settore del credito).
Il rapporto di lavoro nel pubblico impiego è quindi stato parificato, in termini di disciplina, a quello privato, trasformandosi così da rapporto di impiego in contratto di lavoro.
Permane tuttavia un collegamento funzionale tra il rapporto di lavoro e l'interesse istituzionale della pubblica amministrazione all'organizzazione dei propri uffici, che si estrinseca nella natura pubblicistica o istituzionale degli atti generali di organizzazione.
La potestà di autorganizzazione della pubblica amministrazione prevale, quindi, sui connotati privatistici della disciplina del rapporto e dei poteri del datore di lavoro.
Di seguito, i link al sito dell'ARAN, dove sono elencati tutti i Contratti Collettivi che disciplinano i rapporti di lavoro del personale degli Enti Locali.